L’ANAC ha precisato che la novità “non riguarda tutti: le stazioni appaltanti che utilizzano piattaforme telematiche, le SOA e le stazioni appaltanti che gestiscono elenchi di operatori economici possono continuare a svolgere tali verifiche, in via transitoria, con le modalità tradizionali previste dall’articolo 40 comma 1 del decreto del presidente della Repubblica n. 445 del 2000“.
L’ANAC specifica “Quella entrata in vigore il 9 novembre è una prima versione del Fvoe. Con successivo provvedimento dell’Autorità saranno disciplinate le modalità per l’accesso al fascicolo: da parte delle piattaforme telematiche di negoziazione, mediante servizi di interoperabilità; delle SOA, per la verifica in capo agli operatori economici che abbiano sottoscritto un contratto di attestazione; delle stazioni appaltanti che gestiscono elenchi di operatori economici; degli operatori economici, con riferimento ai propri dati.
Nell’attesa del nuovo provvedimento, il comunicato ricorda quali sono le modalità transitorie di svolgimento delle verifiche sul possesso dei requisiti: le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive e continuare a verificarne la veridicità.
Al momento, il sistema consente l’utilizzo del FVOE soltanto previa acquisizione del CIG. Pertanto, in relazione agli istituti per i quali non è richiesta l’acquisizione del CIG quali, ad esempio, gli elenchi di operatori economici, la verifica sul possesso dei requisiti è svolta con le modalità attualmente vigenti.
ANAC ribadisce, infine, che, in via transitoria, i dati e i documenti a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario non disponibili nel FVOE sono inseriti nel sistema dagli operatori economici”.








