Lo scorso 28 dicembre 2021, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M sulla scorta del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 riguardante le modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell’apprendimento. Infatti l’articolo 1 sottolinea le finalità di individuare le modalità attuative per assicurare nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti da Stato, regioni, province, città metropolitane, comuni e dai loro enti strumentali, di seguito denominate «amministrazioni», a tutti i soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonchè di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove. Al decreto è stata apposta la clausola di invarianza finanziaria.

Ai sensi dell'art. 2 le amministrazioni prevedono, nei bandi di concorso, adeguate misure per assicurare a tutti i soggetti con DSA, nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti, la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonchè di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove. I tempi aggiuntivi concessi non possono comunque eccedere la metà del tempo assegnato per la prova. L’adozione verrà determinata ad insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice sulla scorta della documentazione esibita e comunque nell’ambito delle modalità individuate tramite questo decreto, diversamente, la mancata adozione di tali misure comporterà la nullità del bando di concorso. A tal fine e per consentire all’amministrazione interessata di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso, nella domanda di partecipazione il candidato con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento dovrà fare esplicita richiesta della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria necessità che deve essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La documentazione deve essere inviata all’indirizzo indicato all’interno del bando di concorso entro il termine ivi stabilito. 

Si legge all'art. 3 che la possibilità di sostituire le prove scritte con un colloquio orale è concessa sulla base della documentazione presentata che attesti una grave e documentata disgrafia e disortografia. Il colloquio orale ha analogo e significativo contenuto disciplinare delle prove scritte. Inoltre possono essere ammessi - come stabilito dall'art. 4 - strumenti a titolo compensativo a fronte delle difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo i seguenti strumenti: a) programmi di video scrittura con correttore ortografico o il dettatore vocale, nei casi di disgrafia e disortografia; b) programmi di lettura vocale, nei casi di dislessia; c) la calcolatrice, nei casi di discalculia; d) ogni altro ausilio tecnologico giudicato idoneo dalla commissione giudicatrice. 

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