Il Ministero dell'Istruzione e della Salute hanno promulgato una serie di circolari riguardanti l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico.
Così la circolare n. 59207 del 24 dicembre 2021 su dose di richiamo vaccino Covid trasmessa da Ministero della Salute CSS, AIFA e ISS illustra ulteriori dettagli sulle tempistiche di intervallo consigliate per la somministrazione della dose di richiamo. In particolare al fine di estendere gradualmente l’offerta del richiamo vaccinale e nel rispetto del principio di massima precauzione, la somministrazione della dose di richiamo a favore dei soggetti per i quali la stessa è raccomandata, con i vaccini e relativi dosaggi autorizzati, sarà possibile dopo un intervallo minimo di almeno quattro mesi (120 giorni) dal completamento del ciclo primario o dall’ultimo evento (da intendersi come somministrazione dell’unica/ultima dose o diagnosi di avvenuta infezione in caso di soggetti vaccinati prima o dopo un’ infezione da SARS-CoV-2, in base alle relative indicazioni).
Con circolare n. 1929 del 20 dicembre 2021, il Ministero dell'Istruzione ha chiarito ulteriormente la questione riguardante l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico, così come stabilito dal decreto legge 172 del 26 novembre 2021. Viene specificato quindi che non sono previste deroghe all’obbligo vaccinale per il personale scolastico e che, dunque, a prescindere dalla vicende contingenti che interessano i singoli rapporti di lavoro, la vaccinazione costituisce per tutto il personale della scuola, anche se assente dal servizio, requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative. Si spiega quindi che le procedure di verifica dell’avvenuta vaccinazione potranno non essere avviate soltanto nei confronti di coloro che non svolgono la propria prestazione di lavoro presso le istituzioni scolastiche perché prestano servizio presso altra amministrazione o ente, oppure perché fruiscono di aspettative o congedi che comportano l'astensione piena e continuativa dalle attività lavorative a scuola.
Circolare n. 1929 del 20 dicembre 2021 “Obbligo vaccinale del personale scolastico - Specifica”
A supplemento delle indicazioni fornite con nota di questo Dipartimento n. 1927 del 17 dicembre 2021 e al fine di rispondere agli ulteriori quesiti pervenuti, si ribadisce che il decreto legge 26 novembre 2021, n. 172, non prevede deroghe all'obbligo vaccinale per il personale scolastico e che, dunque, a prescindere dalla vicende contingenti che interessano i singoli rapporti di lavoro, la vaccinazione costituisce per tutto il personale della scuola, anche se assente dal servizio, requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative. In ragione di quanto sopra, le procedure di verifica dell'avvenuta vaccinazione potranno non essere avviate soltanto nei confronti di coloro che non svolgono la propria prestazione di lavoro presso le istituzioni scolastiche perché prestano servizio presso altra amministrazione o ente, oppure perché fruiscono di aspettative o congedi che comportano l'astensione piena e continuativa dalle attività lavorative a scuola (per i motivi di assistenza e/o di cura familiare o per i motivi personali già richiamati nelle precedenti note di questo Dipartimento), oppure perché versano nelle condizioni di infermità, previste dalla normativa vigente e certificate dalle competenti autorità sanitarie, che determinano l'inidoneità temporanea o permanente al lavoro.








