La revoca dello status di scuola paritaria fondata anche in base alla presenza di docenti privi di abilitazione o del titolo di studio corrispondente alla materia insegnata risulta coerente al dato letterale dell'art. 1, comma 5, legge 62/2000, oltreché pienamente logica, nel pretendere un titolo necessario al fine di svolgere un insegnamento « paritario ». Tale disposizione conferma quanto previsto dalla revoca prevedendo che « tali istituzioni, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti ».

Consiglio di Stato sez. VI - 07/12/2017, n. 5766

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