In presenza di un alunno con disabilità, le classi iniziali delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, non possono essere costituite da più di venti alunni.
Sempre secondo il tribunale amministrativo fiorentino, "L'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 81/2009 deve essere interpretato nel senso che Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con ********** sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni **********, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola" (Tar Firenze, sez. I, sentenza n. 1115 del 2018)
Nel caso di specie il minore era stato inserito in una classe composta da ventisette alunni senza che l'amministrazione scolastica abbia in alcun modo documentato l'esistenza delle condizioni per la deroga al contingente numerico indicato dalla norma appena richiamata. E il rilievo è sufficiente per condurre all'accoglimento del ricorso.
Le regole ordinarie per formazione delle classi non potevano invero trovare applicazione al caso di specie che risulta regolato dalla normativa speciale sopra richiamata.
Tar Firenze, sez. I, 07/12/2018, n. 1581








