Il c.d. "depennamento" di un insegnante dalla graduatoria di I fascia, nella quale era stata originariamente inserita per errore della stessa Ammi­nistrazione, legittima il recesso dell'Amministrazione scolastica dal con­tratto di lavoro a tempo determinato, in quanto il posto assunto dalla ricorrente nella graduatoria di I fascia era il necessario presupposto per la sua individuazione come destinatario del contratto.

Con il depennamento dell'insegnante dalla graduatoria si realizza l'an­nullamento della procedura di reclutamento, ovvero della procedura di indi­viduazione dell'avente diritto alla stipula del contratto di lavoro. Tale an­nullamento costituisce una causa di risoluzione espressamente prevista dal contratto di lavoro sia individuale che collettivo (art. 23 C.C.N.L. 2005 Comparto Scuola).

In ogni caso esso costituisce una giusta causa di recesso dal rapporto di lavoro ex art. 2119 c.c. in quanto l'Amministrazione non può proseguire un rapporto di lavoro instaurato in violazione delle norme di cui agli artt. 35 e 36 d.lgs. n. 165/2001.

Tribunale Ferrara, sez. lav., sentenza del 13 novembre 2009, n. 277

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