La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 39563 del 10 dicembre 2025, chiarisce quali sono i limiti dell’obbligo di vigilanza del datore di lavoro in presenza di una delega di funzioni conferita ai suoi preposti, in conformità all’art. 16 del D.Lgs. 81/2008.
La vicenda riguarda un incidente occorso ad un operaio, mentre utilizzava un trapano che presentava gravi carenze di sicurezza e che il datore di lavoro a ragione di ciò ne aveva formalmente dismesso l'uso con relativo verbale, ma era rimasto fisicamente presente in officina.
Il datore di lavoro aveva deliberato la dismissione del macchinario pericoloso, delegando le funzioni in materia di sicurezza al preposto. Inoltre, aveva predisposto una procedura informativa mediante appositi moduli che avrebbero dovuto consentire la segnalazione di situazioni pericolose e garantire la conoscenza, da parte del datore di lavoro, del perdurante utilizzo delle attrezzature dismesse.
In sede di causa la Corte d’Appello di Torino aveva condannato il datore di lavoro, imponendo una vigilanza costante e puntuale.
La Corte di Cassazione con l'annotata sentenza richiama innanzitutto il principio consolidato secondo cui la delega di funzioni, disciplinata dall’ art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008, non esclude l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro sul corretto espletamento delle funzioni trasferite. Tuttavia, la giurisprudenza consolidata ha chiarito che l’obbligo di vigilanza che permane in capo al datore di lavoro anche in presenza di delega valida non è un obbligo di controllo operativo diretto, ma un obbligo di “alta vigilanza” o “vigilanza procedurale”.
La Cassazione chiarisce esplicitamente che il datore di lavoro non deve controllare ogni singola attività operativa, ma deve verificare che il delegato gestisca complessivamente i rischi attraverso procedure e sistemi organizzativi adeguati.
A giudizio del suprema Corte ciò significa che il datore di lavoro deve verificare che il delegato disponga di risorse adeguate,controllare che siano implementate procedure e sistemi organizzativi efficaci, monitorare la gestione complessiva dei rischi da parte del delegato e, infine intervenire in caso di evidenti carenze o anomalie nel sistema di gestione della sicurezza.
Secondo la Corte di Cassazione dunque il datore di lavoro una volta conferita la delega nelle debite forme non rientra nei suoi compiti il dover controllare ogni singola attività operativa, o verificare “momento per momento” l’operato del delegato, o sostituirsi al delegato nelle decisioni tecniche quotidiane.
In definitiva, in presenza di una delega di funzioni l’obbligo residuo del datore di lavoro non è operativo, ma di alta vigilanza, basato su procedure e sistemi organizzativi efficaci. Il datore deve verificare risorse, procedure e gestione dei rischi, intervenendo in caso di carenze evidenti. Non deve invece controllare ogni attività operativa né sostituirsi ai delegati.








