Il docente neo-assunto in prova deve già possedere le competenze professionali necessarie al suo ruolo. Infatti il periodo di prova è volto a verificare, consolidare ed affinare tali competenze professionali. Pertanto, non può essere esatta dal docente tutor o dal dirigente scolastico un'attività volta a colmarne le lacune pregresse. È infatti decisivo il momento valutativo posto che il meccanismo di assunzione straordinaria per scorrimento delle graduatorie ad esaurimento dei docenti non consente, se non per il tramite del solo periodo di prova predetto, la valutazione delle competenze normalmente assicurata dall'espletamento e superamento di una vera e propria procedura concorsuale per esami.
Con riferimento alle prescrizioni contenute nell'art. 4, comma 2, D.M. 850 del 27.10.2015 ed estrinsecatesi nella mancata deve rilevarsi che la disposizione in disamina sancisce che "il dirigente scolastico garantisce la disponibilità per il docente neo-assunto del piano dell'offerta formativa e della documentazione tecnico-didattica relativa alle classi, ai corsi e agli insegnamenti di sua pertinenza, sulla cui base il docente neo-assunto redige la propria programmazione annuale, in cui specifica, condividendoli con il tutor, gli esiti di apprendimento attesi, le metodologie didattiche, le strategie inclusive per alunni con bisogni educativi speciali e di sviluppo delle eccellenze, gli strumenti e i criteri di valutazione, che costituiscono complessivamente gli obiettivi dell'azione didattica, la cui valutazione è parte integrante della procedura di cui agli articoli 13 e 14. La programmazione è correlata ai traguardi di competenza, ai profili culturali, educativi e professionali, ai risultati di apprendimento e agli obiettivi specifici di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti e al piano dell'offerta formativa". La disposizione regolamentare, dunque, non contempla un obbligo di consegna del piano formativo e della documentazione tecnico-didattica, ma richiede solo ed esclusivamente che essi siano resi disponibili per il docente in prova. Intesa come piena accessibilità.
Non costituiscono pertanto violazione della predetta disposizione la mancata consegna del piano formativo e della documentazione tecnico-didattica relativa alle classi, ai corsi e agli insegnamenti di pertinenza del docente in prova, nè l'omessa valutazione della programmazione annuale. Riguardo quest'ultima occorre precisa che la valutazione richiesta dall'art. 4, comma 2, non riguarda esclusivamente ed atomisticamente la programmazione annuale effettuata dal docente in prova, ma rientra nella più ampia attività di valutazione di cui agli artt. 13 e 14 del D.M. 850/2015.
Tribunale Bergamo, sez. lav., 22/06/2021, n.273








