Nel processo amministrativo la sussistenza dell’interesse all’impugnativa implica la necessità che lo stesso sia valutato in concreto, al fine di accertare l’effettiva utilità che può derivare al ricorrente dall’annullamento degli atti impugnati, sì che deve essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse l’impugnazione dell’aggiudicazione di una gara pub­blica, non afferente ad aspetti sostanziali o formali mirati alla rinnovazione della gara stessa, se da una verifica a priori (c.d. prova di resistenza) non risulti con certezza che l’impresa ricorrente possa risultare aggiudicatario in caso di accoglimento del ricorso.

Consiglio di Stato, Sez. IlI, 8 settembre 2015, n. 4209

Non ha ancora un account? Registrati ora!

Accedi con il tuo account