Le eventuali carenze della scuola, in rapporto alla mancata predisposizione di attività di recupero, non possono giustificare il passaggio alla classe successiva di uno studente con profitto insufficiente, in quanto lo scrutinio non è condizionato a tale verifica, ma è preordinato a valutare la presenza di una preparazione complessivamente idonea a consentire una proficua prosecuzione degli studi.  

  Cassazione civile, sez. II, 11 dicembre 2002, n. 1991 

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