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T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, Sez. I, sentenza 12 ottobre 2026, n. 449 (Pres. Flaim, Est. Luperto), resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a. — doc. 202600449_20

Uno studente di una terza di istituto tecnico, indirizzo «Relazioni internazionali per il marketing», chiude l’anno scolastico 2025/2026 con un quadro complessivamente positivo: sette in italiano, in relazioni internazionali, in scienze motorie e in educazione civica, otto in tecnologie della comunicazione, sei in storia, inglese, francese, spagnolo, matematica e diritto, sette nel comportamento, per una media dei voti pari a 6,38. L’unica disciplina insufficiente è economia aziendale e geo-politica, e proprio su quella, allo scrutinio del 9 giugno 2026, il Consiglio di classe sospende il giudizio.

Il dato che segna la vicenda è però un altro, e si coglie solo confrontando lo scrutinio finale con la valutazione periodica del primo trimestre. A novembre lo studente aveva tre insufficienze: quattro in inglese, cinque in spagnolo e cinque in economia aziendale. Di quelle tre, due vengono integralmente recuperate nel corso dell’anno, entrambe portate a sei allo scrutinio. La sola materia in cui la situazione peggiora, scendendo dal cinque al quattro, è quella che resterà sospesa.

Per il recupero di tale disciplina l’Istituto attiva un corso della durata complessiva di otto ore, articolato in quattro incontri, accorpando in un unico gruppo gli studenti di quattro classi terze. La prova di verifica si svolge il 24 agosto 2026: a sovrintenderne lo svolgimento sono designati tre docenti, nessuno dei quali componente del Consiglio della classe frequentata dallo studente, mentre la docente titolare della disciplina compare nel verbale unicamente per essersi resa disponibile a fornire chiarimenti a richiesta. A ciascuna delle quattro classi accorpate viene somministrata una prova diversa per struttura, ampiezza dei contenuti e punteggio complessivo. L’elaborato dello studente è valutato quarantaquattro punti su centoventi, al di sotto della soglia di sufficienza fissata dai criteri di istituto al sessanta per cento del punteggio disponibile, pari a settantadue punti, con conseguente attribuzione del voto di quattro decimi. Il 28 agosto 2026 il Consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, delibera all’unanimità la non ammissione alla classe quarta.

Il ricorso

Lo studente, assistito dagli Avv.ti Giuseppe Gallenca e Davide Gallenca del Foro di Torino e dallo scrivente, ha impugnato dinanzi al T.A.R. Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, la deliberazione del 28 agosto 2026 e il relativo verbale con il tabellone dei voti, la pagella nella parte recante il quattro in economia aziendale e geo-politica e l’esito di non ammissione, il verbale delle operazioni di svolgimento della prova del 24 agosto unitamente alla griglia di valutazione e alla correzione dell’elaborato, la comunicazione di sospensione del giudizio e di assegnazione del lavoro estivo, tutti gli atti relativi alla programmazione e allo svolgimento degli interventi di recupero estivi — circolare, calendario, incarico al docente, registro del corso — nonché i criteri di ammissione e di valutazione deliberati dal collegio dei docenti e recepiti nel Piano triennale dell’offerta formativa, ove intesi nel senso fatto proprio dagli atti impugnati. Il ricorso ha domandato altresì la condanna delle amministrazioni resistenti, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera c), c.p.a., a disporre l’ammissione alla classe quarta, ovvero, in via subordinata, a rinnovare le operazioni di verifica e di integrazione dello scrutinio previo effettivo svolgimento degli interventi di recupero nei termini prescritti dall’ordinanza ministeriale 5 novembre 2007, n. 92.

Gli otto motivi di diritto hanno investito la vicenda su altrettanti piani. Con il primo si è dedotta la violazione dell’art. 8, comma 6, dell’ordinanza n. 92 del 2007, degli artt. 5 e 37 del d.lgs. 297/1994 e dell’art. 3 della legge 241/1990, lamentando che il verbale del 28 agosto non recasse alcuna votazione, non desse atto dell’unanimità o della maggioranza, non indicasse il numero dei votanti né le eventuali sostituzioni dei componenti assenti, e che la copia rilasciata in sede di accesso presentasse le sottoscrizioni oscurate, con conseguente impossibilità di conoscere quali docenti fossero presenti alla seduta. Con il secondo si è censurata la durata del corso di recupero, pari a sole otto ore a fronte del parametro quantitativo, ancorché indicativo, dell’art. 2, comma 9, dell’ordinanza, secondo cui gli interventi hanno «una durata di norma non inferiore a quindici ore», senza alcuna motivazione dello scostamento. Con il terzo si è lamentata la genericità della comunicazione alla famiglia delle carenze rilevate e degli obiettivi di apprendimento da conseguire, risoltasi in un modulo prestampato che, alla voce dedicata alle modalità di recupero, si limitava a indicare la disciplina e a rinviare allo «studio individuale». Con il quarto si è contestata la costituzione del gruppo di recupero in violazione del requisito delle «carenze omogenee» posto dall’art. 2, comma 6, avendo l’Istituto accorpato quattro classi per poi somministrare a ciascuna una prova diversa. Con il quinto si è dedotta l’incompetenza, alla luce dell’art. 8, comma 2, secondo cui le operazioni di verifica sono condotte dai docenti delle discipline interessate con l’assistenza di altri docenti del medesimo consiglio di classe. Con il sesto si è lamentato il travisamento connesso all’ampiezza della prova, che in un’unica consegna e nell’arco di due ore pretendeva la rilevazione in partita doppia di ventisei operazioni riferite all’intero programma annuale, dalla costituzione dell’impresa sino al rimborso della prima rata di un mutuo, su contenuti trattati in una sola occasione e nelle ultime settimane di lezione. Con il settimo si è denunciata la disparità di trattamento derivante dall’applicazione non uniforme della griglia di valutazione: alla verifica dell’11 novembre 2025, valutata 41,5 punti su 120, era corrisposto il voto di 4,5, mentre alla prova di recupero del marzo 2026, valutata 57,5 punti su 123, e a quella del 24 agosto, valutata 44 punti su 120, era corrisposto in entrambi i casi il voto di 4, sicché al risultato più basso era corrisposto il voto più alto. Con l’ottavo, infine, si è dedotta la violazione dell’art. 8, commi 3 e 4, dell’ordinanza e dell’art. 3 della legge 241/1990, per difetto di motivazione della deliberazione di non ammissione.

Il decreto presidenziale del 26 settembre 2026 e l’abbreviazione dei termini

Con decreto n. 252 del 26 settembre 2026 il Presidente ha accolto l’istanza di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a., disponendo l’ammissione «con riserva» dello studente alla classe quarta, e ha contestualmente accolto l’istanza di abbreviazione dei termini ex art. 53, comma 1, c.p.a., con dimezzamento dei termini e fissazione della camera di consiglio collegiale a distanza di undici giorni, con obbligo di notifica del decreto all’Amministrazione ai sensi del comma 2.

La motivazione del decreto, integralmente trascritta nella successiva sentenza, merita attenzione per due profili. Sul versante del fumus, il Presidente ha dato rilievo al dato della durata del corso di recupero, contrapponendo il parametro delle quindici ore di norma alle otto effettivamente erogate, e all’omissione delle sottoscrizioni nella copia rilasciata in sede di accesso, con la conseguente impossibilità di verificare se i docenti presenti alla seduta fossero effettivamente quelli titolati alla presenza e al voto. Sul versante del periculum, il decreto ha individuato un profilo di danno attuale ed estremo nella perdita immediata e non recuperabile della possibilità di acquisire le nuove conoscenze attraverso la frequenza, osservando per contro che, nell’ipotesi di successivo mancato accoglimento dell’istanza cautelare collegiale, non sarebbe derivato un danno grave né per l’alunno né per la scuola dal reinserimento, in ripetizione, nella classe terza. È una lettura della comparazione degli interessi che vale la pena segnalare, perché rovescia l’argomento abitualmente opposto all’ammissione con riserva, quello del pregiudizio insito nel «doppio percorso», e lo ricolloca dove effettivamente incide, cioè sul tempo di formazione sottratto allo studente.

Alla camera di consiglio del 7 ottobre 2026, dato avviso alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata e non essendovi opposizione, la causa è stata trattenuta in decisione. La discussione è stata svolta dall’Avv. Fabio Madella su delega dei difensori.

La sentenza: la valutazione complessiva come parametro di legittimità

Il Collegio, in applicazione del principio di economia processuale della cosiddetta ragione più liquida, ha scelto di principiare lo scrutinio dall’ottavo motivo, la cui fondatezza ha consentito l’accoglimento del gravame con assorbimento di ogni ulteriore censura.

Il ragionamento muove da una ricognizione del quadro normativo. L’art. 6, commi 3 e 4, dell’ordinanza n. 92 del 2007 disciplina la sospensione del giudizio e impone al Consiglio di classe di predisporre le attività di recupero sulla base degli specifici bisogni formativi; il successivo art. 8, comma 4, stabilisce che il Consiglio, alla luce delle verifiche effettuate, «delibera la integrazione dello scrutinio finale, espresso sulla base di una valutazione complessiva dello studente», e che in caso di esito negativo il risultato è pubblicato all’albo con la sola indicazione «non ammesso».

Da tale tenore testuale la sentenza trae due corollari di segno opposto. Il primo è favorevole all’Amministrazione: la sospensione del giudizio può essere disposta anche sulla base di una sola valutazione insufficiente e l’integrazione dello scrutinio può legittimamente risolversi in senso negativo, sicché la presenza di una sola insufficienza non è di per sé ostativa a un giudizio di non promozione — con richiamo espresso a Consiglio di Stato, sez. VII, 14 novembre 2024, n. 9144. È bene che chi si accosta a questo contenzioso ne prenda atto: l’argomento, pur istintivo, secondo cui «una materia sola non può bastare» non è accolto dalla giurisprudenza.

Il secondo corollario è quello decisivo. Il giudizio di integrazione dello scrutinio si profila espressamente subordinato a una valutazione complessiva dello studente, come desumibile dal tenore testuale della disposizione, che richiede l’adozione di un approccio «globale» tanto in caso di esito positivo quanto in caso di esito negativo — in senso analogo il Collegio richiama T.R.G.A., Sezione autonoma di Bolzano, 30 marzo 2026, n. 73. La valutazione complessiva, in altri termini, non è una facoltà rimessa alla sensibilità dell’organo collegiale, ma un elemento costitutivo della fattispecie procedimentale, la cui mancanza si traduce in vizio dell’atto sindacabile dal giudice amministrativo senza alcuna invasione del merito tecnico-discrezionale della correzione.

Il travisamento del percorso e il giudizio prognostico

È su questo onere che la deliberazione impugnata è stata ritenuta inadeguata. La motivazione trascritta in sentenza dava conto di lacune e insufficienze manifestatesi durante l’anno nella disciplina, di scarso interesse e scarsa partecipazione all’attività didattica, di un impegno superficiale e discontinuo, di un metodo di studio dispersivo e inadeguato, per concludere che, non essendo stato riscontrato alcun progresso rispetto ai livelli di partenza, l’alunno non aveva raggiunto gli obiettivi formativi e di contenuto e non possedeva le competenze necessarie per frequentare in modo proficuo il programma dell’anno successivo.

Tale giudizio, osserva il Collegio, «si limita a fotografare l’insufficienza» nella singola disciplina, senza tener conto dell’andamento complessivo dello studente e delle sue dimostrate capacità di recupero. Due le omissioni rilevate. La prima è il mancato rilievo del rendimento complessivamente positivo, attestato dalle votazioni riportate in tutte le altre materie, che la sentenza elenca una per una. La seconda, qualificata come omissione «radicale», è la mancata valutazione del significativo miglioramento conseguito a fine anno rispetto al primo trimestre: a fronte di tre insufficienze iniziali, lo studente ne aveva recuperate due, non venendo ammesso a causa della sospensione determinata dall’unica materia residua. La documentata capacità di recupero, aggiunge il Collegio, era riscontrabile anche all’interno di quella stessa disciplina, essendo lo studente passato dal 34,6 per cento del punteggio disponibile nella verifica dell’11 novembre 2025 al 46,7 per cento in quella di recupero del trimestre del marzo 2026, con un progresso di oltre dodici punti percentuali.

Ne discende la conclusione che qui più interessa: la motivazione del provvedimento impugnato risulta fondata su un «radicale travisamento» dei risultati conseguiti dallo studente all’esito dello scrutinio del secondo quadrimestre, tale da inficiare il giudizio predittivo sulle possibilità di recupero, «da proiettare necessariamente su un più ampio periodo scolastico». Il rilievo si salda con il richiamo alla finalità del processo valutativo enunciata dall’art. 1 dell’ordinanza, secondo cui la valutazione è un processo che accompagna lo studente per l’intero percorso formativo, perseguendo l’obiettivo di contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti. Nella lettura del Tribunale quella previsione non è enunciazione di principio priva di conseguenze, ma parametro di legittimità dell’atto: essa preclude al Consiglio di classe di risolvere la prognosi sul proficuo proseguimento degli studi nella fotografia dell’esito di un’unica prova.

A conforto, la sentenza richiama T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 5 dicembre 2017, n. 1708, a sua volta richiamante T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 27 ottobre 2016, n. 4985, relativi a fattispecie ritenuta sovrapponibile, nella quale la non ammissione risultava motivata esclusivamente sul giudizio negativo relativo alla verifica finale, senza che il consiglio di classe avesse provveduto, alla luce dell’esito di essa, alla valutazione complessiva prevista per legge.

Il dispositivo accoglie il ricorso e annulla gli atti impugnati nella parte in cui dispongono la non ammissione alla classe successiva, conferma l’ammissione dello studente alla classe quarta, compensa le spese di lite in ragione della peculiarità della controversia e ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Qualche indicazione per famiglie e scuole

Alle famiglie la pronuncia indica con chiarezza dove si gioca realmente questo contenzioso. Il terreno meno promettente è la contestazione del merito della correzione, rispetto alla quale la discrezionalità tecnica del docente resta un presidio solido; e non giova, da solo, l’argomento della materia unica, che la giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente ritenuto non ostativo alla non promozione. Il terreno più fertile è invece la verifica di come il Consiglio di classe abbia dato conto, nel verbale, del percorso complessivo dello studente. Diventa allora essenziale, già in sede di accesso agli atti, acquisire non soltanto il verbale dell’integrazione dello scrutinio e la prova con la relativa griglia, ma anche la valutazione periodica intermedia, che è il documento dal quale emerge l’eventuale progressione dell’anno, e tutti gli atti relativi all’organizzazione del recupero.

Alle istituzioni scolastiche la decisione suggerisce, specularmente, che la tenuta della deliberazione di non ammissione dipende in misura non trascurabile dalla qualità della verbalizzazione. La valutazione complessiva richiesta dall’art. 8, comma 4, non è un adempimento formale soddisfatto da formule di stile sull’impegno discontinuo e sul metodo di studio inadeguato: richiede che il Consiglio dia conto, in concreto, dei risultati conseguiti nelle altre discipline, dell’eventuale progressione registrata nel corso dell’anno e delle ragioni per cui, nonostante essa, la prognosi sul proficuo proseguimento degli studi debba ritenersi negativa. Dove quella progressione esista e il verbale la ignori, il provvedimento resta esposto a una censura motivazionale che il giudice amministrativo può accogliere senza sostituirsi in alcun modo all’organo collegiale.

Lo studente è stato assistito dagli Avv.ti Giuseppe Gallenca e Davide Gallenca del Foro di Torino e dallo scrivente, con la discussione in camera di consiglio svolta dall’Avv. Fabio Madella.

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