In tema di pubblica istruzione, il giudizio di non ammissione alla classe successiva espresso dal consiglio di classe è connotato da discrezionalità tecnica, poiché il livello di maturità e preparazione raggiunto dei singoli alunni costituisce espressione di una valutazione riservata dalla legge ai docenti, il cui giudizio riflette specifiche competenze solo da essi possedute .
Al giudice della legittimità spetta solo di verificare se il procedimento concluso con un giudizio di non ammissione alla classe successiva sia conforme al parametro normativo ovvero ai criteri previamente dal collegio dei docenti e non risulti inficiato da vizi di manifesta illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.
TAR CAMPANIA - Sez. IV — 6 ottobre 2010, n.17759








