In tema di personale insegnante, nel compenso dovuto per le ore eccedenti l'orario d'obbligo va inclusa, nella vigenza del c.c.n.l. del 14 luglio 2003 comparto scuola (e, dunque, a decorrere dal 1° gennaio 2003), l'indennità integrativa speciale, poiché l'art. 76, comma 3, ha previsto - diversamente da quanto stabilito dal c.c.n.l. del 4 agosto 1995 - il conglobamento dell'indennità in questione nello stipendio tabellare, che costituisce, ai sensi della disciplina contrattuale, il parametro sulla cui base va calcolato il predetto compenso.
Cassazione civile sez. lav. - 09/07/2018, n. 17994








