Il mobbing consiste in una condotta, tenuta dal datore di lavoro o da un superiore gerarchico nei confronti di un lavoratore, costituita da comportamenti intenzionalmente ostili, reiterati e sistematici, incongrui rispetto all'ordinaria gestione del rapporto di lavoro e che manifestino un disegno finalizzato alla vessazione del lavoratore medesimo.

È inammissibile nel processo amministrativo la deduzione della prova testimoniale con modalità difformi dal modello legale previsto dall'art. 244 comma 1 c.p.c. (nella specie, non è stata effettuata l'articolazione dei fatti da provare in capitoli separati).

Tar Toscana, sez. I, 11 luglio 2013, n. 1165

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