La Decima Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha dichiarato che il sistema italiano di reclutamento del personale ATA supplente viola la clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE. Una pronuncia attesa, che si inserisce nel solco della storica sentenza Mascolo del 2014, e che ora apre la fase delle conseguenze: stabilizzazioni, risarcimenti, riforma del sistema di reclutamento.
Il 13 maggio 2026 la Decima Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha pronunciato sentenza nella causa C-155/25, Commissione europea c. Repubblica italiana. Il procedimento, introdotto con ricorso per inadempimento ex art. 258 TFUE depositato il 21 febbraio 2025, si è concluso con una condanna piena, accompagnata dalla condanna alle spese.
Il dispositivo è di poche righe e di una nettezza che non ammette interpretazioni accomodanti: non avendo previsto misure volte a prevenire l'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato in relazione al personale amministrativo, tecnico e ausiliario supplente impiegato presso le istituzioni scolastiche statali, la Repubblica italiana ha mancato agli obblighi ad essa incombenti in virtù della clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE.
Per cogliere il senso della pronuncia occorre richiamare brevemente la cornice normativa. La clausola 5 dell'Accordo quadro recepita nell'ordinamento dell'Unione tramite la Direttiva 1999/70/CE impone agli Stati membri di adottare almeno una delle seguenti tre misure, in alternativa o cumulativamente, per prevenire l'abuso nella successione di contratti a tempo determinato:
(a) Ragioni obiettive che giustifichino il rinnovo dei contratti
(b) Durata massima totale dei contratti successivi
(c) Numero massimo di rinnovi contrattuali
La Corte ha accertato che, per quanto riguarda il personale ATA supplente delle scuole statali, l'Italia non ha adottato nessuna delle tre misure. Un'assenza tripla che configura un inadempimento strutturale, non occasionale. La constatazione vale particolarmente per la lettera (b) poiché il limite dei 36 mesi che era stato introdotto dalla legge n. 107/2015 (la "Buona Scuola") è stato successivamente abrogato dal decreto-legge n. 87/2018 (il cosiddetto "decreto Dignità"), così riportando il sistema a una condizione di assenza di tetti temporali.
L'Italia, davanti alla Corte, aveva sostenuto in sostanza due argomentazioni. La prima, la più articolata, riguardava le procedure selettive ex art. 554 del D.Lgs. 297/1994: l'accesso al ruolo del personale ATA passa, secondo l'ordinamento vigente, per procedure riservate al personale con almeno 24 mesi di servizio prestato come supplente. Il servizio temporaneo non sarebbe dunque "abusivo" ma funzionale all'accesso al ruolo, in una logica di valorizzazione dell'esperienza acquisita.
La Corte ha rigettato l'argomento con una motivazione che merita di essere riportata, perché ha portata generale. Al punto 49 della sentenza, i giudici di Lussemburgo affermano che anche se la normativa italiana perseguisse l'obiettivo di consentire la flessibilità tipica dell'insegnamento pubblico, la situazione giuridica del personale ATA non soddisfa i requisiti di chiarezza e di precisione che devono caratterizzare le misure nazionali di recepimento. In altri termini: il fatto che esista un meccanismo di accesso al ruolo non vale, di per sé, come misura di prevenzione dell'abuso. Anzi, una procedura che premia il servizio precario accumulato finisce paradossalmente per incentivare la reiterazione del lavoro a termine — l'esatto contrario di ciò che la clausola 5 richiede.
La seconda argomentazione difensiva era di natura fattuale: i recenti concorsi e le immissioni in ruolo avrebbero costituito misure idonee a prevenire l'abuso. Anche questa argomentazione è stata respinta. La Corte ha precisato che l'inadempimento si valuta alla data di scadenza del parere motivato della Commissione, ossia il 19 giugno 2023, e che le misure intervenute successivamente non possono retroagire a sanare la violazione.
a sentenza C-155/25 va letta nel quadro della giurisprudenza pregressa della Corte di Giustizia, e in particolare in relazione alla sentenza Mascolo del 26 novembre 2014 (Terza Sezione, cause riunite C-22/13, C-61/13, C-63/13 e C-418/13), che già condannava l'Italia per l'abuso reiterato dei contratti a tempo determinato del personale docente e ATA. Mascolo costituì all'epoca un punto di svolta: portò alla legge 107/2015 con il piano straordinario di immissioni in ruolo e all'introduzione del citato limite di 36 mesi (poi abrogato).
La differenza fra Mascolo e la nuova pronuncia è di perimetro e di rigore argomentativo. Mascolo si focalizzava ancora largamente sui docenti, lasciando il personale ATA in una posizione "di riflesso". La sentenza C-155/25, al contrario, è interamente dedicata al personale ATA supplente, ricostruisce in modo puntuale le tre lettere della clausola 5, e accerta che nessuna di esse è rispettata. Non è una replica della Mascolo: è la sua estensione mirata e analitica al settore del personale non docente, con un effetto cumulativo che rende difficile, per il legislatore italiano, opporre ulteriori dilazioni.
Sul piano collettivo: la riforma del reclutamento
Il MIM ha annunciato, nelle stesse ore della sentenza, di aver istituito un tavolo tecnico con i sindacati per la revisione complessiva del sistema di reclutamento del personale ATA, e di aver presentato una proposta normativa da inserire nel decreto-legge "salva-infrazioni" allo studio del governo. Le indicazioni operative sono ancora sommarie, ma le linee di intervento ragionevoli, alla luce del dispositivo della sentenza, paiono almeno tre: (i) reintroduzione di un tetto temporale alla successione di contratti a termine (analogo, e auspicabilmente più stringente, ai 36 mesi della Buona Scuola); (ii) revisione delle procedure di accesso al ruolo, anche con piani straordinari di stabilizzazione; (iii) limiti più stringenti al numero di rinnovi consecutivi sul medesimo posto.
I numeri della platea coinvolta non sono modesti. Secondo le stime emerse dalle prime cronache di settore, circa 45.000 lavoratori ATA sono attualmente impiegati con contratti a termine su posti di organico di diritto da più di tre anni, quindi astrattamente ricadenti nell'ambito di applicazione di una futura misura di stabilizzazione. La FLC CGIL, nel proprio comunicato del 13 maggio, ha chiesto la stabilizzazione immediata di 60.000 precari, includendo una platea più ampia. L'organico di diritto complessivo del personale ATA è di circa 200.000 unità, di cui circa 10.000 turn-over annuo per pensionamento, un dato che evidenzia la sproporzione tra il fabbisogno strutturale e la dinamica delle assunzioni ordinarie.
Sul piano individuale: i risarcimenti
Indipendentemente dalle scelte di policy, la sentenza apre uno spazio di azione individuale per i singoli lavoratori che hanno subito la reiterazione abusiva. Il riferimento è all'art. 36, comma 5, del D.Lgs. 165/2001, che prevede il diritto al risarcimento del danno per il dipendente pubblico che abbia subito una successione abusiva di contratti a termine. La giurisprudenza nazionale, in attuazione del diritto eurounitario, ha consolidato la quantificazione del danno in una somma compresa tra 4 e 24 mensilità dell'ultima retribuzione utile, salva la prova di un danno ulteriore.
Un punto da segnalare per chi assiste il personale scolastico: la Cassazione, con sentenza n. 30779 del 23 novembre 2025, ha affermato il principio che la successiva stabilizzazione del lavoratore non cancella il danno da abuso. Chi ha subito la reiterazione illegittima dei contratti a termine conserva il diritto al risarcimento anche dopo l'eventuale immissione in ruolo. Il caso esaminato dalla Cassazione riguardava specificamente un docente di religione, non personale ATA in senso stretto, ma il principio, l'abuso si misura sul superamento dei 36 mesi su posti strutturalmente permanenti, e la stabilizzazione successiva non lo cancella, appare estensibile in via interpretativa anche al contenzioso del personale non docente, alla luce della pronuncia di Lussemburgo.
La sentenza C-155/25 non rivoluziona il diritto dell'Unione in materia di lavoro pubblico a tempo determinato. Conferma, semmai, un orientamento ormai trentennale della Corte di Giustizia (dalle storiche pronunce Adeneler e Marrosu-Sardino del 2006, fino a Mascolo del 2014) che individua nella reiterazione abusiva dei contratti a termine una violazione strutturale del diritto eurounitario. La sua peculiarità sta nel fatto di aver applicato, con un grado di analiticità inedito, quei principi al settore specifico del personale ATA, dimostrando che le difese erariali basate sul "meccanismo selettivo-anzianitario" non reggono all'esame della clausola 5.
Sul piano sistematico, due le riflessioni che merita sviluppare. Primo: l'Italia paga oggi il costo di una scelta strategica risalente, quella di gestire le esigenze permanenti del sistema scolastico attraverso lo strumento della supplenza precaria, anziché attraverso un'organica programmazione del personale di ruolo. È una scelta che ha consentito flessibilità organizzativa nel breve termine ma ha generato, nel medio e lungo termine, un costo giuridico, amministrativo e umano significativo, di cui la condanna di Lussemburgo è solo l'esito più visibile.
Secondo: una riforma efficace non può limitarsi a introdurre un nuovo tetto di durata o un limite ai rinnovi. Deve affrontare il nodo strutturale del rapporto tra organico di diritto e organico di fatto. I 45.000 posti che la sentenza fa emergere non sono fabbisogni temporanei: sono fabbisogni permanenti gestiti come temporanei, in una distorsione del meccanismo di programmazione che merita di essere chiamata con il proprio nome. Senza un riallineamento tra fabbisogno reale e posti messi a concorso, qualsiasi soluzione finirà per essere un palliativo, e al peggio un'altra occasione per accumulare ulteriore precariato strutturale, in attesa della prossima condanna europea.
Per gli operatori del settore, sindacati, associazioni professionali, avvocati specializzati in diritto scolastico, si apre un periodo di attività intensa: contenziosi individuali per il risarcimento dei lavoratori già in posizione di abuso, monitoraggio della proposta normativa del decreto "salva-infrazioni", consulenza alle scuole sulle modalità di gestione dei contratti in essere alla luce della pronuncia. Per le scuole, il messaggio è di prudenza: ogni nuovo contratto a termine stipulato su posto di organico di diritto va ora valutato con la consapevolezza che la sua reiterazione, in assenza di interventi legislativi correttivi, espone l'amministrazione al rischio di azioni risarcitorie individuali.








