Il Tribunale di Bologna conferma in servizio il dipendente e condanna il Ministero dell’Istruzione al pagamento delle spese processuali

Il periodo di prova del personale scolastico non può essere prorogato oltre i termini previsti dal contratto collettivo. Se l’amministrazione interviene in ritardo, la conferma in servizio scatta automaticamente.

È quanto stabilito dal Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 22 del 2026, R.G. 1299/2025 pubblicata il 29 gennaio.

Il caso riguarda una dipendente assunta a tempo indeterminato dal 1° settembre 2024 nell’area dei Funzionari ed Elevate Qualificazioni, a seguito di una procedura di progressione professionale. Dopo aver svolto regolarmente il servizio, senza rilievi disciplinari, la lavoratrice si è vista comunicare nel marzo 2025 il rinnovo del periodo di prova da parte del dirigente scolastico.

Ma per i giudici era ormai troppo tardi.

I giudici hanno dato ragione alla lavoratrice: non è sufficiente una comunicazione informale o una semplice email per prorogare la prova: serve un atto formale, motivato e adottato entro la scadenza del periodo previsto dal contratto.

Secondo la sentenza, il periodo di prova per i funzionari ha una durata di sei mesi di servizio effettivo. Anche tenendo conto dei giorni di ferie e di una giornata di chiusura della scuola per cause di forza maggiore, la prova risultava conclusa entro il 6 marzo 2025. Il decreto di proroga, adottato e protocollato solo il 19 marzo, è stato quindi giudicato inefficace.

Secondo il Tribunale, il provvedimento è arrivato fuori tempo massimo. In base al CCNL Scuola 2019-2021, il periodo di prova per questa categoria è di sei mesi di servizio effettivo. Anche considerando i giorni non lavorati – come ferie e chiusure scolastiche per cause di forza maggiore – la prova risultava conclusa entro il 6 marzo 2025. Il decreto di proroga, adottato e protocollato solo il 19 marzo, è stato quindi giudicato tardivo e inefficace.

Da qui l’annullamento del decreto del dirigente scolastico e il riconoscimento del diritto della lavoratrice a essere confermata nel posto di lavoro sin dall’origine del contratto.

Alla luce di queste considerazioni, il Tribunale ha annullato il provvedimento del dirigente scolastico e ha riconosciuto il diritto della dipendente alla conferma nel posto di lavoro, condannando inoltre il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese processuali.

La decisione ha un impatto rilevante per il mondo della scuola: ribadisce che la gestione del periodo di prova non può essere lasciata a interventi tardivi o a comunicazioni informali e rafforza le tutele dei lavoratori assunti o stabilizzati nel sistema scolastico, richiamando le scuole al rigoroso rispetto delle regole contrattuali nella gestione del periodo di prova.

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