Con la sentenza n. 4410 del 16 ottobre 2025, il Tribunale di Milano – Sezione Lavoro interviene in modo netto su una questione da anni al centro del contenzioso scolastico: la reiterazione dei contratti a tempo determinato per i docenti di religione cattolica (IRC) e la sua compatibilità con il diritto europeo.
La decisione si inserisce nel solco della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE, 13 gennaio 2022, causa C-282/19), ma ne sviluppa in modo particolarmente chiaro le conseguenze risarcitorie, offrendo criteri concreti di quantificazione del danno da abuso del precariato.
Il caso esaminato
La ricorrente aveva prestato servizio come docente di religione cattolica con contratti annuali fino al 31 agosto per undici anni consecutivi (dal 2014/2015 al 2024/2025), su posto vacante e disponibile, senza soluzione di continuità.
Il Ministero aveva giustificato la reiterazione dei contratti:
- con il particolare regime giuridico degli insegnanti IRC,
- con la necessità della idoneità rilasciata dall’Ordinario diocesano,
- e con il sistema normativo che prevede una quota del 30% di docenti non di ruolo.
Tesi che il Tribunale respinge in modo articolato.
Il principio chiave: l’idoneità non giustifica il precariato perpetuo
Uno dei passaggi più rilevanti della sentenza riguarda il rapporto tra idoneità ecclesiastica e contratto di lavoro.
Il Tribunale chiarisce che:
l’idoneità dell’Ordinario diocesano non può costituire una ragione oggettiva idonea a giustificare la reiterazione indefinita dei contratti a termine.
La motivazione è lineare: l’idoneità è richiesta anche ai docenti di ruolo, e dunque non rappresenta un elemento di precarietà strutturale tale da legittimare il rinnovo sistematico di contratti a termine. Questo passaggio recepisce fedelmente l’impostazione della CGUE, che aveva già escluso la possibilità di utilizzare peculiarità organizzative o confessionali come schermo contro la disciplina anti-abuso.
Il concorso IRC come obbligo e non come facoltà
Ancora più incisivo è il richiamo all’art. 3, comma 2, della legge n. 186/2003, che impone l’indizione di un concorso per insegnanti di religione ogni tre anni.
Nel caso di specie il concorso è stato bandito solo nel 2024, con una violazione evidente e prolungata dell’obbligo legislativo.
Secondo il Tribunale, questa omissione rafforza il giudizio di illiceità del sistema di reclutamento, perché priva l’Amministrazione di qualunque giustificazione concreta circa il carattere temporaneo delle esigenze didattiche.
Niente ruolo automatico, ma sì al risarcimento
Coerentemente con la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, il Tribunale esclude la conversione del rapporto a tempo indeterminato, ritenendola incompatibile con:
- l’art. 97 Cost.,
- il principio del pubblico concorso.
Tuttavia, ciò non esaurisce la tutela. Quando l’Amministrazione abusa del contratto a termine, il lavoratore ha diritto a un risarcimento del danno effettivo, secondo i criteri del diritto europeo.
Il danno “eurounitario” e il criterio di calcolo
Il Tribunale individua il fondamento risarcitorio nell’art. 28, comma 2, del d.lgs. 81/2015, applicabile anche al pubblico impiego scolastico in quanto misura sanzionatoria ed effettiva contro l’abuso.
Di particolare interesse è il metodo di quantificazione, estremamente concreto:
- vengono escluse le prime tre annualità, ritenute fisiologiche;
- viene esclusa anche l’annualità successiva all’indizione del concorso, perché l’avvio della procedura concorsuale interrompe la condizione di illiceità;
- il danno viene poi liquidato con un criterio progressivo:
- 2 mensilità per il primo contratto illegittimo,
- 0,5 mensilità per ciascun rinnovo successivo.
Nel caso concreto, il risarcimento è stato determinato in 5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione.
La questione della prescrizione
Il Ministero aveva eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento.
Il Tribunale respinge anche questa difesa, chiarendo che l’abuso non si configura prima del quarto contratto, la reiterazione illegittima costituisce una condizione permanente, e dunque il dies a quo non può essere anticipato artificiosamente.
Un passaggio molto utile per contrastare eccezioni standard dell’Amministrazione nei giudizi sul precariato scolastico.
Una sentenza destinata a fare scuola
La sentenza n. 4410/2025 rappresenta un precedente di grande rilievo perché applica in modo coerente i principi europei, smonta le giustificazioni tradizionalmente addotte per gli insegnanti IRC e offre parametri di calcolo replicabili in giudizio.
Per i docenti di religione con lunghi periodi di servizio a termine, si apre una strada sempre più solida per ottenere una tutela risarcitoria effettiva, anche in assenza di immissione in ruolo.








