Per il personale dell'amministrazione scolastica, la previsione, pur con clausole generali, delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni in norme aventi forza di legge (capo IV, sezione V, del d.lgs. n. 297 del 1994) garantisce la conoscenza da parte della generalità, rendendo inutile la previsione nel codice disciplinare e la relativa affissione (nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito in controversia in cui un insegnante, lamentando la mancata affissione del codice disciplinare, aveva dedotto la nullità del richiamo scritto irrogato dall'amministrazione scolastica per aver abbandonato la sorveglianza di una classe senza tempestiva espressione della partecipazione ad un'assemblea sindacale).
Corte di Cassazione, sez. lav., 27 novembre 2006, n. 25099








