La responsabilità dell'imprenditore per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l'integrità fi­sica del lavoratore discende o da norme specifiche o, nell'ipotesi in cui esse non siano rinvenibili, dalla norma di ordine generale di cui all'art. 2087 c.c., co­stituente norma di chiusura del sistema antinfortu­nistico estensibile a situazioni ed ipotesi non ancora espressamente considerate e valutate dal legislatore al momento della sua formulazione e che impone all'imprenditore l'obbligo di adottare nell'esercizio dell'impresa tutte le misure che, avuto riguardo alla particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipen­denti, siano necessarie a tutelare l'integrità psico-fisica del lavoratori.

Corte di Cassazione Sez. Lav. 5 luglio 2018, n. 17668

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