L'occasione di lavoro di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965 non implica necessariamente che l'infortunio avvenga durante l'espletamento delle mansioni lavorative tipiche in ragione delle quali è stabilito l'obbligo assicurativo, essendo indennizzabile anche l'infortunio determinatosi nell'espletamento di attività lavorativa ad essa connessa in relazione a rischio non proveniente dall'apparato produttivo ed insito in un'attività prodromica e comunque strumentale allo svolgimento delle medesime mansioni, anche se riconducibile a situazioni e attività proprie del lavoratore (purché connesse con le mansioni lavorative) con il solo limite, in quest'ultima ipotesi, del c.d. "rischio elettivo".
Corte Cass. Sez. Lav. 6 febbraio 2018, n. 2838








