L'occasione di lavoro di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965 non implica necessariamente che l'in­fortunio avvenga durante l'espletamento delle man­sioni lavorative tipiche in ragione delle quali è stabi­lito l'obbligo assicurativo, essendo indennizzabile anche l'infortunio determinatosi nell'espletamento di attività lavorativa ad essa connessa in relazione a ri­schio non proveniente dall'apparato produttivo ed insito in un'attività prodromica e comunque strumentale allo svolgimento delle medesime mansioni, anche se riconducibile a situazioni e attività proprie del lavoratore (purché connesse con le mansioni la­vorative) con il solo limite, in quest'ultima ipotesi, del c.d. "rischio elettivo".

Corte Cass. Sez. Lav. 6 febbraio 2018, n. 2838

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