La normativa in materia di sicurezza sul lavoro impone al datore di lavoro un preciso obbligo con­trattuale che lo onera, in concreto, di una complessa attività che va dalla responsabilità dell'organizzazione dei processi lavorativi, della scelta, dell'acquisto delle dotazioni di lavoro e della loro distribuzione al personale, fino a quella della formazione dello stesso personale sulla materia della prevenzione degli in­fortuni. In caso di mancata allegazione e prova da parte del datore di lavoro dell'adempimento dei sud­detti obblighi di sicurezza, non può assumere valore dirimente ai fini dell'esclusione della responsabilità datoriale il fatto che il dipendente infortunato abbia agito in modo imprevedibile e al di fuori dell'incarico affidatogli.

 

Corte Cass. Sez. Lav. 9 gennaio 2018, n. 278

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