La normativa in materia di sicurezza sul lavoro impone al datore di lavoro un preciso obbligo contrattuale che lo onera, in concreto, di una complessa attività che va dalla responsabilità dell'organizzazione dei processi lavorativi, della scelta, dell'acquisto delle dotazioni di lavoro e della loro distribuzione al personale, fino a quella della formazione dello stesso personale sulla materia della prevenzione degli infortuni. In caso di mancata allegazione e prova da parte del datore di lavoro dell'adempimento dei suddetti obblighi di sicurezza, non può assumere valore dirimente ai fini dell'esclusione della responsabilità datoriale il fatto che il dipendente infortunato abbia agito in modo imprevedibile e al di fuori dell'incarico affidatogli.
Corte Cass. Sez. Lav. 9 gennaio 2018, n. 278








