Il datore di lavoro è responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore non solo quando ometta di adottare le idonee misure protettive, ma anche quando ometta di controllare e vigilare che di tali misure sia fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non assumendo alcun valore esimente per il datore di lavoro l'eventuale concorso di colpa del lavoratore.
Corte Cassazione, Sez. Lav. 8 gennaio 2018, n. 204








