Non integra giusta causa di licenziamento il comportamento del dipendente che, fruendo di permessi per finalità assistenziali ex art. 33, comma 3,1. n. 104 del 1992, svolga commissioni presso uffici o pubblici esercizi.
La predetta norma non richiede, infatti, che le relative ore di permesso debbano essere impiegate esclusivamente per l'espletamento di trattamenti sanitari ovvero di cura direttamente inerenti allo stato di invalidità, potendo svolgersi durante le stesse qualsivoglia attività di assistenza che l'invalido non sia in grado di compiere in ragione della propria condizione soggettiva. Tale disposizione, inoltre, non richiede neppure che il lavoratore, per avere diritto ai permessi in questione, debba necessariamente essere l'unico soggetto disponibile e/o comunque in grado di occuparsi dell'invalido, atteso che la norma richiede la sola esistenza di un determinato rapporto di parentela tra il dipendente e la persona bisognosa di assistenza.
Tribunale di Padova, 18 dicembre 2018








