In tema di demansionamento, il danno patrimo­niale che ne consegue può consistere sia nel pre­giudizio derivante dall'impoverimento della capa­cità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità, che nel pregiudizio subito per perdita di chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno. Ma que­sto pregiudizio non può essere riconosciuto, in concreto, se non in presenza di una adeguata alle­gazione, ad es. deducendo l’esercizio di una attività soggetta ad una continua evoluzione, e comunque caratterizzata da vantaggi connessi all'esperienza professionale destinati a venire meno in conse­guenza del loro mancato esercizio per un apprez­zabile periodo di tempo.

La Corte di Cassazione ha ribadito che da tempo (S.U. 6572/2006 e 26972/2008), è stato qualificato come inadempimento con­trattuale la violazione degli obblighi di tutela della professionalità, della salute e della personalità morale dei lavoratori, ma ha anche precisato come dall’inadempi­mento datoriale non derivi automatico danno, non potendosi quest'ultimo ravvisare im­mancabilmente nella potenzialità lesiva dell'atto illegit­timo. Deve quindi distinguersi tra "inadempimento" e "danno risarcibile" secondo gli ordinari principi civilistici di cui agli articoli 1218 e 1223 del codice civile, quindi tra il momento della violazione degli obblighi di cui agli arti­coli2087 e 2103 del codice civile e quello della produzio­ne del pregiudizio, nei differenti aspetti che lo stesso può assumere.

Ciò proprio in ragione del fatto che dall'inadempimen­to datoriale possono derivare, astrattamente, una plu­ralità di conseguenze lesive per il lavoratore (danno professionale in senso patrimoniale, danno biologico, danno all'immagine o alla vita di relazione, cd. danno esistenziale), che possono anche coesistere luna con l'altra, con conseguente necessità di specifica allegazio­ne e prova da parte di chi assume di essere stato dan­neggiato. La prova del danno da demansionamento e dequalifi­cazione professionale può essere data dal lavoratore an­che ai sensi dell'articolo2729 del codice civile attraverso l'allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e con­cordanti.

Con particolare riferimento, poi, al danno professionale di natura patrimoniale, si è precisato che lo stesso può consistere sia nel pregiudizio derivante dall'impoveri­mento della capacità professionale acquisita dal lavora­tore e dalla mancata acquisizione di una maggiore ca­pacità, sia nel pregiudizio subito per perdita di chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno. Ma tale pregiudizio non può essere riconosciuto, in con­creto, se non in presenza di una adeguata allegazione, ad es. deducendo l’esercizio di una attività soggetta ad una continua evoluzione, e comunque caratterizzata da vantaggi connessi all'esperienza professionale destinati a venire meno in conseguenza del loro mancato esercizio per un apprezzabile periodo di tempo. 

Corte di Cassazione Sez. Lav. 25 febbraio 2019, n. 5431 

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