La presunzione di conoscibilità di un atto giuridico recettizio richiede la prova, anche presuntiva, ma avente i requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ. (gravità, univocità e concordanza), che esso sia giunto all'indirizzo del destinatario; sicché, in caso di contestazione, la prova della spedizione attraverso il servizio postale non è di per sé sufficiente a fondare la presunzione di conoscenza, salvo il caso in cui, per le modalità di trasmissione dell'atto (raccomandata, anche senza avviso di ricevimento, o telegramma), ed in considerazione dei particolari doveri di consegna dell'agente postale, si possa presumere che l'atto sia giunto nel luogo di destinazione.
La Suprema Corte ha innanzitutto precisato che, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 25 settembre 2014, n. 20167), la presunzione di conoscibilità di un atto giuridico recettizio richiede la prova, anche presuntiva, ma avente i requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ. (gravità, univocità e concordanza), che esso sia giunto all’indirizzo del destinatario; sicché, in caso di contestazione, la prova della spedizione attraverso il servizio postale non è di per sé sufficiente a fondare la presunzione di conoscenza, salvo il caso in cui, per le modalità di trasmissione dell'atto (raccomandata, anche senza avviso di ricevimento, o telegramma), ed in considerazione dei particolari doveri di consegna dell'agente postale - che, nella specie, non erano stati neppure dedotti, ancor prima che provati -, si possa presumere che l'atto sia giunto nel luogo di destinazione.
Con specifico riferimento al caso concreto, la Suprema Corte ha rilevato che la Corte territoriale aveva correttamente ritenuto, sulla base di un adeguato accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità, che non era risultato provato il recapito presso l'effettivo domicilio 0 la residenza del lavoratore, e/o l'avvenuta conoscenza del contenuto preciso della contestazione da parte dello stesso.
Sotto altro profilo, la Suprema Corte ha osservato che neppure poteva trarsi prova della ricezione della lettera di contestazione da parte del lavoratore dalla lettera con la quale un sindacalista aveva chiesto di assistere il dipendente in relazione ad una contestazione disciplinare. Ed infatti, la circostanza che il lavoratore possa avere avuto cognizione di una lettera di contestazione disciplinare, indirizzata nei suoi confronti, non vale ad assolvere alla funzione propria della contestazione medesima, consistente nel garantire la precisa e chiara conoscenza degli addebiti contestati, del luogo e del momento in cui essi si sarebbero realizzati, oltre che delle relative modalità.
Corte Cassazione Sez. Lav. 23 gennaio 2018, n. 1632








