In caso di sopravvenuta infermità permanente del lavoratore, l'impossibilità della prestazione lavorativa quale giustificato motivo oggettivo di recesso non è ravvisabile per effetto della sola ineseguibilità dell'at­tività attualmente svolta dal lavoratore, perché può essere esclusa dalla possibilità di adibire il dipenden­te ad una diversa attività, che sia riconducibile alle mansioni svolte o a quelle equivalenti, ex art. 2103 c.c. o, se ciò sia impossibile, a mansioni inferiori purché tale diversa attività sia utilizzabile nell'impre­sa, secondo 1'assetto organizzativo insindacabilmen­te stabilito dall'imprenditore. L’esistenza di tale posi­zione costituisce onere di allegazione e prova del da­tore di lavoro.

La ricorrente avverso il licenziamento ha proposto ricorso per cassazione denunciando, in particolare, la violazio­ne dell'art. 3, l. n. 604/1966 per illegittimità del licenzia­mento per sopravvenuta inidoneità fisica dovuta a re­sponsabilità datoriale per inadempimento all'obbligo di sicurezza prescritto dall’art. 2087 c.c.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso e afferma che è principio consolidato quello secondo cui, in caso di so­pravvenuta infermità permanente del lavoratore, l'impossibilità della prestazione lavorativa, quale giustifica­to motivo oggettivo di recesso, non è ravvisabile per ef­fetto della sola ineseguibilità dell'attività attualmente svolta dal lavoratore, perché può essere esclusa dalla possibilità di adibire il dipendente ad una diversa atti­vità, che sia riconducibile alle mansioni svolte 0 a quelle equivalenti, ex art. 2103 c.c. 0, se ciò sia impossibile, a mansioni inferiori purché tale diversa attività sia uti­lizzabile nell'impresa, secondo l'assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall'imprenditore (Cass. 18 aprile 2011, n. 8832). E resistenza di tale posizione co­stituisce onere di allegazione e prova del datore di lavo­ro (Cass. 3 agosto 2018, n. 20497). Conseguentemente, prosegue la sentenza di legittimità, senza che ciò com­porti adattamenti organizzativi eccessivi nei luoghi di lavoro - da valutarsi in relazione alle peculiarità dell'azienda ed alle relative risorse finanziarie - in ap­plicazione dell'art. 3, comma 3-bis, d. Igs. 216/2003, <ti fini della legittimità del licenziamento di un lavoratore per inidoneità fisica sopravvenuta derivante da una condizione di handicap, occorre una rigorosa verifica della sua diversa utilizzabilità all'interno dell'impresa (Cass. 26 ottobre 2018, n. 27243).

A parere della Cassazione, i giudici di merito nella sen­tenza impugnata, pur richiamando correttamente i principi sopra enunciati, in realtà, li hanno disattesi nell'accertamento in fatto concretamente operato, aven­dolo limitato soltanto alle mansioni effettivamente svol­te dalla lavoratrice, ma non anche ad altre attività.

Corte di Cassazione Sez. Lav. 16 luglio 2019, n. 19025

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