In caso di sopravvenuta infermità permanente del lavoratore, l'impossibilità della prestazione lavorativa quale giustificato motivo oggettivo di recesso non è ravvisabile per effetto della sola ineseguibilità dell'attività attualmente svolta dal lavoratore, perché può essere esclusa dalla possibilità di adibire il dipendente ad una diversa attività, che sia riconducibile alle mansioni svolte o a quelle equivalenti, ex art. 2103 c.c. o, se ciò sia impossibile, a mansioni inferiori purché tale diversa attività sia utilizzabile nell'impresa, secondo 1'assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall'imprenditore. L’esistenza di tale posizione costituisce onere di allegazione e prova del datore di lavoro.
La ricorrente avverso il licenziamento ha proposto ricorso per cassazione denunciando, in particolare, la violazione dell'art. 3, l. n. 604/1966 per illegittimità del licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica dovuta a responsabilità datoriale per inadempimento all'obbligo di sicurezza prescritto dall’art. 2087 c.c.
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso e afferma che è principio consolidato quello secondo cui, in caso di sopravvenuta infermità permanente del lavoratore, l'impossibilità della prestazione lavorativa, quale giustificato motivo oggettivo di recesso, non è ravvisabile per effetto della sola ineseguibilità dell'attività attualmente svolta dal lavoratore, perché può essere esclusa dalla possibilità di adibire il dipendente ad una diversa attività, che sia riconducibile alle mansioni svolte 0 a quelle equivalenti, ex art. 2103 c.c. 0, se ciò sia impossibile, a mansioni inferiori purché tale diversa attività sia utilizzabile nell'impresa, secondo l'assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall'imprenditore (Cass. 18 aprile 2011, n. 8832). E resistenza di tale posizione costituisce onere di allegazione e prova del datore di lavoro (Cass. 3 agosto 2018, n. 20497). Conseguentemente, prosegue la sentenza di legittimità, senza che ciò comporti adattamenti organizzativi eccessivi nei luoghi di lavoro - da valutarsi in relazione alle peculiarità dell'azienda ed alle relative risorse finanziarie - in applicazione dell'art. 3, comma 3-bis, d. Igs. 216/2003, <ti fini della legittimità del licenziamento di un lavoratore per inidoneità fisica sopravvenuta derivante da una condizione di handicap, occorre una rigorosa verifica della sua diversa utilizzabilità all'interno dell'impresa (Cass. 26 ottobre 2018, n. 27243).
A parere della Cassazione, i giudici di merito nella sentenza impugnata, pur richiamando correttamente i principi sopra enunciati, in realtà, li hanno disattesi nell'accertamento in fatto concretamente operato, avendolo limitato soltanto alle mansioni effettivamente svolte dalla lavoratrice, ma non anche ad altre attività.
Corte di Cassazione Sez. Lav. 16 luglio 2019, n. 19025








