In tema di licenziamento per inidoneità fisica so­pravvenuta del lavoratore, derivante da una condi­zione di "handicap", sussiste l'obbligo della previa verifica, a carico del datore di lavoro, della possibilità di adattamenti organizzativi ragionevoli nei luoghi di lavoro ai fini della legittimità del recesso, che discen­de, pur con riferimento a fattispecie sottratte "ratio- ne temporis" alla applicazione dell'art. 3, comma 3 bis, del d.lgs. n. 216 del 2003, di recepimento dell’art. 5 della Dir. 2000/78/CE, dall'interpretazione del di­ritto nazionale in modo conforme agli obiettivi posti dal predetto art. 5.

Cass. Sez. Lav. 21 maggio 2019, n. 13649

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