In virtù di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola del 29.11.2007, a decorrere dal 1.1.2006, al personale dipendente in servizio all’estero deve essere riconosciuta la medesima retribuzione del personale metropolitano, posto che l’indennità integrativa speciale ex legge n. 324/1959, conglobata nella voce “stipendio tabellare” con il d.P.R. n. 266/1987, e che originariamente aveva funzione previdenziale, ha assunto natura retributiva, e la stessa, pertanto, non può essere esclusa dall’assegno di sede volto a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all’estero. L’assegno di sede ex art. 658 d.lg. n. 297/1994, peraltro, ha natura non retributiva e non è quindi equiparabile, sotto il profilo funzionale, alla indennità integrativa speciale quale componente dello stipendio tabellare. Ne consegue, dunque, che nessuna ritenuta corrispondente alla misura della indennità integrativa speciale deve essere operata sullo stipendio metropolitano mensile del personale in servizio all’estero. 

Tribunale sez. lav. - Roma, 04/05/2017, n. 4073

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