L’attività di programmazione è disciplinata dall’art. 21 del Codice dei Contratti Pubblici e ha ricevuto attuazione attraverso il Decreto 16 gennaio 2018,n. 14 del Ministro delle infrastrutture. Le risorse messe a disposizione dal Piano Scuola 4.0 per le scuole, occasione di innovazione degli ambienti didattici per tutte le scuole, fanno venire in mente la necessità di una certa programmazione negli acquisti delle scuole, quale fase propedeutica alla scelta e all’attivazione delle procedure di affidamento di contratti pubblici. Tale programmazione richiede alle amministrazioni aggiudicatrici di identificare i fabbisogni che andranno soddisfatti attraverso l’esecuzione delle prestazioni che saranno oggetto di un contratto pubblico. Il Regolamento di contabilità, D.I. 129 del 28.08.2018, prevede una suddivisione della gestione economico-finanziaria-contabile delle scuole in tre fasi principali:

  • Programmazione.

  • Gestione.

  • Rendicontazione.

Nella prima fase della “programmazione”, si sostanzia nell’individuazione e assegnazione delle risorse disponibili alle attività amministrative/didattiche, ai progetti e alle gestioni economiche separate. In coerenza con il P.T.O.F. d’Istituto e con il Programma Annuale, si inserisce nello specifico l’adozione dei due programmi previsti dalla normativa vigente ma finora mai fatti dalle Istituzioni scolastiche ed in particolare le amministrazioni aggiudicatrici devono individuare rispettivamente:

  • i propri fabbisogni in relazione all’acquisto di beni e servizi d’importo pari o superiore a 40.000 euro (programma biennale degli acquisti di forniture e servizi);

  • i lavori pubblici di valore stimato pari o superiore a 100.000 euro da intraprendere entro l’arco di tempo normativamente previsto (programma triennale dei lavori pubblici).

La ragione di tale adempimento rientra nel concetto già espresso di “programmare, adeguatamente, un piano di acquisti di beni e servizi” confacente alle esigenze delle scuole. In riferimento alle risorse finanziarie assegnate, secondo le priorità stabilite dalla normativa, considerato anche che da anni vengono assegnate risorse finanziarie certe con congruo anticipo, in modo da consentire ogni considerazione, ogni condivisione con le varie componenti della scuola e con gli Organi Collegiali.
L’attività di programmazione biennale/triennale è disciplinata nel codice dei Contratti all’interno dell’art. 21 del Codice dei Contratti Pubblici e ha ricevuto attuazione attraverso il Decreto 16 gennaio 2018, n. 14 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato congiuntamente al Ministro dell’economia e delle finanze. Il decreto, previsto ai sensi dell’art. 21 comma 8 del Codice, provvede a definire procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione dei programmi e dei loro aggiornamenti annuali che devono essere pubblicati in via obbligatoria dalle Pubbliche Amministrazioni. L’obbligo di pubblicazione è esplicitato dall’art. 21.7 del Codice dei Contratti Pubblici, il quale ne prescrive la pubblicazione:

  • Sul sito della Pubblica Amministrazione;

  • Sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

  • Sul sito dell’Osservatorio dei contratti pubblici in seno ad ANAC.

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