In tema di responsabilità civile dell’insegnante per fatto illecito dell’allievo, il raggiungimento della maggiore età (o di un’età ad essa prossima) da parte di quest’ultimo, incide sul contenuto della prova liberatoria a carico dell’insegnante,nel senso che l’età maggiorenne deve ritenersi ordinariamente sufficiente ad integrare il caso fortuito, per essere stato l’evento posto in essere da persona che non necessita – quantomeno per attività materiali non specificamente correlate ad un insegnamento tecnico – di vigilanza alcuna poiché munita di completa capacità di discernimento tale da far presumere la non prevedibilità della condotta dannosa posta in essere, salva prova contraria da fornirsi da parte del soggetto danneggiato (l’alunno).
Nella vicenda in questione l’evento è avvenuto durante l’orario scolastico nell’ora di educazione fisica di una classe dell’ultimo anno di scuola superiore. L’alunna (maggiorenne) si era infortunata in seguito all’uscita dalla palestra al termine della lezione, inciampando su un tappetino lasciato sul pavimento. Durante l’uscita, la classe si era accalcata per sgomberare il locale e recarsi negli spogliatoi, condotta che veniva accompagnata da diversi spintoni e movimenti bruschi da parte degli alunni (anch’essi maggiorenni).
La questione controversa in tale vicenda riguarda la responsabilità dell’amministrazione scolastica per i danni cagionati da un maggiorenne durante l’orario scolastico. Quindi l’elemento su cui focalizzarsi è la maggiore età dell’alunno infortunato in caso si faccia male da solo, o altresì la maggiore età dell’alunno che ha causato il danno in caso di fatto illecito. In questo caso siamo nell’ambito del fatto illecito (lo spintone) compiuto da un altro alunno. La norma dal quale pertanto deriva la responsabilità dell’insegnante è l’art. 2048 comma 2 per cui “I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”.
La Corte d’Appello ha negato che l’insegnante fosse responsabile ex art. 2048 comma 2 ritenendo che la responsabilità gravasse solo sugli alunni maggiorenni in quanto la norma – secondo il medesimo organo giudicante - riguarda solo i fatti illeciti commessi da minorenni. Si tratta di un’interpretazione non condivisa dalla Cassazione in commento per il semplice fatto che non è espressamente menzionata la condizione di minore età in tale disposizione. Pertanto, non potrebbe dirsi automaticamente esclusa la responsabilità dell’insegnante in caso di fatto illecito commesso da un alunno maggiorenne.
Tuttavia, e lo ricorda sempre la Cassazione, la responsabilità estesa anche agli alunni maggiorenni non implica che non abbia rilevanza l’età. Infatti, l’obbligo di vigilanza dell’insegnante deve essere calibrato anche rispetto al grado di maturità dei discenti. Nel senso che il dovere di vigilanza è da intendersi in modo non assoluto ma relativo, in quanto il contenuto di detto obbligo è in rapporto inversamente proporzionale al grado di maturità degli alunni, con la conseguenza che con il raggiungimento (o quantomeno l’avvicinarsi) all’età del pieno discernimento il dovere di vigilanza richieda meno la continua presenza. Altrimenti la vigilanza sugli studenti prossimi all’esame di maturità avrebbe la medesima portata di quella sugli alunni della scuola primaria.
Quindi l'età dei vigilanti è da intendersi come dirimente, affermando che l'insegnante dovrebbe dimostrare di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo volto a impedire la produzione del danno, e di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di quella serie, commisurate all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto, dovendo la sorveglianza dei minori essere tanto più efficace e continuativa in quanto si tratti di fanciulli in tenera età.
Quindi se l’insegnante, o comunque l’amministrazione scolastica, è in grado di dimostrare l’imprevedibilità e repentinità dell’azione dannosa, e quindi di aver dato prova di aver esercitato la vigilanza “nella misura dovuta”, anche tramite regole organizzative/disciplinari può, comprovare che l’infortunio si è realizzato per caso fortuito. Dimostrando la fortuità del caso l’insegnante, e quindi l’amministrazione scolastica, può discolparsi dalla responsabilità da infortunio (art. 2048 comma 3).
Allo stesso tempo la parte danneggiata (l’alunna) può contrastare la presunzione di caso fortuito appena delineata come discendente dalla dimostrazione dell'età maggiorenne o prossima alla maggiore età con la prova della prevedibilità della condotta dannosa da parte del soggetto che l'ha posta in essere, ovvero di un peculiare contenuto dell'obbligo di vigilanza che l'insegnante non abbia adempiuto: per esempio, dimostrando che autore dell'evento dannoso è stata una persona che aveva già manifestato spiccati elementi di asocialità, oppure una persona notoriamente ostile/vendicativa per pregressi eventi nei confronti della persona danneggiata.
Cassazione civile sez. III 31/01/2018, n. 2334








