Buongiorno,
chiedo chiarimento in merito alla temporaneità e l’occasionalità dell’incarico. Dato che si possono autorizzare solo le attività esercitate in modo sporadico e svolte occasionalmente, anche se si tratta di incarichi retribuiti ed eseguiti periodicamente. 

Premesso che avverrà fuori orario di lavoro e non arrecherà pregiudizio all'espletamento dell'attività istituzionale. Può un docente di scuola secondaria di I grado con contratto 18 ore settimanali, autorizzato alla libera professione dal dirigente scolastico, avere un contratto di lavoro 8 ore settimanali con un istituto scolastico privato/paritario?

RISPOSTA

Come è noto per i dipendenti pubblici vige il principio dell'esclusività del rapporto di lavoro con l'amministrazione di appartenenza. Di conseguenza, con il rapporto di pubblico impiego non sono cumulabili altri rapporti pubblici o privati.
Fanno eccezione i rapporti a tempo parziale non superiori al 50% percento e gli incarichi contemplati dall'art.53 del D.l.vo n.16572001.
Ciò premesso stipulare altro contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato alle dipendenze di privati costituisce cumulo d'impiego.
Il divieto riguarda tutte le attività, onerose o gratuite, che oltrepassino i limiti della saltuarietà e occasionalità, nonché le libere professioni (salvo i casi riferiti al part-time e quelli ammessi da regimi normativi speciali all'esercizio della libera professione: (es. docenti).
Da tale divieto discende che anche l'accettazione di contratti di lavoro presso aziende private è considerata incompatibile con lo status del dipendente pubblico. Tale attività, infatti, per definizione oltrepassa i requisiti della saltuarietà e dell’occasionalità secondo quanto affermato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con il parere n.164/2002.

Quando non si rientra in tali regimi, al contrario, secondo il parere della Funzione Pubblica appare evidente l’incompatibilità della prestazione di lavoro quale pubblico dipendente con la titolarità di altro impiego privato, qualora tale impiego rivesta i caratteri della continuità e professionalità, intendendo, per tale, un’attività che sia prevalente rispetto alle altre, nonché direttamente ed adeguatamente lucrativa (si veda in proposito Corte dei Conti, sez contr. N.1450 del 21 maggio 1984).

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