La legge 199 del 30/12/2022, nella modifica al comma 3 dell’art. 10-ter del decreto legge n. 52/2021 (convertito nella legge n. 87/2021), demanda al Ministero della Salute la definizione delle modalità di attuazione dell’isolamento attraverso specifica circolare.
Si ritiene pertanto che, in merito a tale misura sanitaria, il riferimento sia costituito dalla circolare Ministero della Salute n. 51961 del 31/12/2022, secondo cui:
- per i casi che sono sempre stati asintomatici e per coloro che non presentano comunque sintomi da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall’effettuazione del test antigenico o molecolare;
- per i casi che sono sempre stati asintomatici l’isolamento potrà terminare anche prima dei 5 giorni qualora un test antigenico o molecolare effettuato presso struttura sanitaria/farmacia risulti negativo;
- per i casi in soggetti immunodepressi, l’isolamento potrà terminare dopo un periodo minimo di 5 giorni, ma sempre necessariamente a seguito di un test antigenico o molecolare con risultato negativo.
Si desume pertanto che il termine dell’isolamento per i casi sintomatici o che non ricadano nella precedente classificazione sia possibile solo a seguito di un test antigenico o molecolare negativo, effettuato presso struttura sanitaria/farmacia.
La circolare ministeriale prevede inoltre l’obbligo, al termine dell’isolamento, di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno dall’inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici), ed è comunque raccomandato di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati.
Tali precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare.