Il Tribunale di Firenze si è espresso con sentenza favorevole in merito al ricorso di un docente assunto con contratto a tempo determinato avendo prestato servizio nella scuola come supplente. Il docente a tempo determinato ha chiesto di “accertare e dichiarare il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie/festività non godute per gli a.s. 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e di condannare l’amministrazione convenuta al pagamento di € 2.586,98, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo”.

Il Tribunale di Firenze con sentenza del 23/3/2023 gli ha dato ragione e fatto avere al docente una somma risarcitoria ancora maggiore stabilendo, che “il ricorrente ha diritto all’indennità sostitutiva delle ferie/festività soppresse non godute negli a.s. 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019; condanna il Ministero dell’Istruzione al pagamento a favore della ricorrente della somma di € 2.877,60, maggiorata degli interessi legali e la rivalutazione monetaria Istat, per la parte eventualmente eccedente questi ultimi, dalle singole scadenze al saldo”.

Il Tribunale scrive nella sentenza che “la giurisprudenza di legittimità ha escluso che la mancata fruizione delle ferie del docente a tempo determinato durante il periodo di sospensione delle lezioni determini la perdita automatica dell’indennità sostitutiva, se il datore di lavoro non l’abbia posto nella condizione di esercitare il proprio diritto prima del termine del rapporto di lavoro.”

Sempre la stessa sentenza ricorda che “è stato statuito che il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – ed in particolare l’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall’art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all’art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell’indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.”

Dunque il lavoratore precario che non ha goduto delle ferie nel corso dei vari contratti a tempo determinato ha diritto al pagamento dell’indennità sostitutiva al termine di ogni singolo rapporto di lavoro con il ministero dell’Istruzione.

Tribunale di Firenze sentenza del 23/3/2023