A seguito della contrattualizzazione del rapporto di impiego pubblico del personale scolastico e della generale attribuzione alle istituzioni scolastiche, ai sensi del D.P.R. n. 275 del 1999, art. 14, delle funzioni già di competenza dell'amministrazione centrale o periferica in materia di stato giuridico ed economico del personale, spetta al dirigente dell'istituzione scolastica, ove il dipendente presta lavoro, il potere di dispensarlo dal servizio per incapacità didattica, dovendosi escludere che tale competenza rientri tra quelle rimaste riservate all'amministrazione centrale o periferica, attesa, da un lato, la tacita abrogazione del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 513, per incompatibilità con la disposizione generale di cui al combinato disposto del D.P.R. n. 275 del 1999, art. 14 e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 25, comma 4, che attribuisce al dirigente scolastico la competenza ad adottare i provvedimenti di gestione delle risorse e del personale - e, dall'altro, l'assenza di ulteriori specifiche disposizioni derogatorie".

Così la stessa Cassazione ha avuto modo di evidenziare che "la dispensa dal servizio per esito sfavorevole della prova del personale scolastico, in quanto atto gestionale del rapporto di lavoro, appartiene alla competenza del dirigente scolastico ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 25, nonchè del D.P.R. n. 275 del 1999, art. 14, non rientrando tra le competenze escluse dall'art. 15 del predetto D.P.R., o "da altre disposizioni" che esplicitamente riservino l'attribuzione di funzioni all'amministrazione centrale o periferica" (Cassazione civile n. 17967 del 2016).

Successivamente Cassazione civile n. 1915 del 2017 ha aggiunto che "l'avvenuta abrogazione, per incompatibilità, delle competenze originariamente assegnate al Provveditore agli Studi ed al Consiglio Scolastico Provinciale non è smentita dal tenore della L. 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, che, dopo aver previsto al comma 117 "Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione istituito ai sensi del Testo Unico di cui al D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 11", al comma 120 aggiunge "Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con i commi da 115 a 119 del presente articolo, del Testo Unico di cui al D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, artt. da 437 a 440".

Il comma 117, quanto alla questione della competenza alla adozione dell'atto e del parere endoprocedimentale, pur provvedendo solo per il futuro, conferma indirettamente la tesi della avvenuta abrogazione implicita per incompatibilità, poichè assegna la valutazione al dirigente scolastico e la funzione consultiva al solo comitato per la valutazione, istituito all'interno dell'istituto.

Il rinvio all'intera disciplina del periodo di prova dettata dal Testo Unico opera, pertanto, con riferimento ai precetti di carattere sostanziale contenuti nelle richiamate disposizioni ed in particolare, con riferimento all'art. 439, al principio, che è l'unico che sopravvive alla abrogazione implicita di cui si è detto ed alla diversa disciplina della proroga dettata dalla L. n. 107 del 2015, in forza del quale per il personale proveniente da altro ruolo l'esito negativo della prova comporta "la restituzione al ruolo di provenienza, nel quale il personale interessato assume la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe derivata dalla permanenza nel ruolo stesso".

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