L'indennità di fine servizio spettante al dipendente pubblico (nella specie, indennità di buonuscita) non è assimilabile al trattamento di fine rapporto: i due istituti sono regolati da discipline diverse, né l'estensione ai dipendenti pubblici della disciplina di cui all'art. 2120 c.c. è desumibile dall'art. 7 legge n. 53/2000, essendo tale rinvio espressamente riferito al solo all'ottavo comma dell'art. 2120 c.c., recante l'elencazione delle causali di accesso al beneficio dell'anticipazione del TFR.
Cassazione civile sez. lav., 17/09/2015, n.18230