II licenziamento intimato per il perdurare delle as­senze per malattia od infortunio del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi o secondo equità, è nullo per viola­zione della norma imperativa di cui all'art. 2110, comma 2, c.c.

La sentenza in esame riguarda il licenziamento intima­to ad una dipendente che era stata assente per brevi e ripetuti periodi di malattia (157 giorni in totale) senza, tuttavia, mai superare il periodo di comporto stabilito dal CCNL applicato al rapporto di lavoro. Tali ripetute assenze avevano inciso in maniera negativa sull'organizzazione aziendale e sui livelli di produzione dell'uni­tà organizzativa cui la dipendente era assegnata.

La Suprema Corte ha affermato che la non utilità della prestazione per il tempo della malattia è un evento previsto e disciplinato dal legislatore; pertanto, ai sensi dell’art. 2110 c.c., il superamento del periodo di compor­to è condizione necessaria e sufficiente a legittimare il recesso. La contraria opinione, secondo cui sarebbe le­gittimo il licenziamento intimato per scarso rendimento dovuto essenzialmente all'elevato numero di assenze ma non tali da esaurire il periodo di comporto, si pone invece in contrasto con la consolidata e costante giuri­sprudenza di legittimità, che ha sempre statuito che, anche in ipotesi di reiterate assenze del dipendente per malattia, il datore di lavoro non può licenziarlo per giu­stificato motivo, ma può esercitare il recesso solo dopo che si sia esaurito il periodo all'uopo fissato dalla con­trattazione collettiva, ovvero, in difetto, determinato se­condo equità (tra le altre, cfr. Cass. n. 16582/2015).

Tale orientamento, del resto, ha ricevuto un autorevole avallo anche dalla recente sentenza delle Sezioni Unite, che ha espressamente statuito che il licenziamento inti­mato per il perdurare delle assenze per malattia 0 infor­tunio del lavoratore, ma prima del superamento del pe­riodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva 0, in difetto, secondo equità, è nullo per viola­zione della norma imperativa di cui all'art. 2110 c.c. (cfr. Cass. Sez. Un. n. 12568/2018)

In conclusione, secondo la Corte di Cassazione, l'argo­mentazione sostenuta dal giudice di merito si pone in contrasto con i suddetti principi e, per tale motivo, la sentenza impugnata merita di essere cassata con rinvio.

Corte di Cassazione. Sez. Lav. 7 dicembre 2018, n. 31763

503 Service Unavailable

Service Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Additionally, a 503 Service Unavailable error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.