Un docente di Materie letterarie, con incarico a tempo indeterminato presso un Istituto tecnico ha manifestato la propria disponibilità ad accettare le ore eccedenti anteriormente all’inizio delle attività didattiche e della formazione dell’orario dei docenti di ruolo chiedendone l’assegnazione.
Il Dirigente scolastico ha negato l’assegnazione di tali ore al docente interessato.
È legittima la determinazione assunta dal Dirigente scolastico?
La normativa e le motivazioni
Vediamo qual è in sintesi la normativa che soggiace al caso in esame per poterne di conseguenza stabilire la soluzione.
L’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020disciplina il conferimento delle ore di insegnamento pari o inferiori alle 6 ore settimanali. Il comma 3 dell’art. 2 dell’O.M. cita testualmente:
3. Nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, in subordine a quanto previsto al comma 2, in applicazione dell’articolo 22, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il dirigente scolastico attribuisce, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, fino a un orario complessivo massimo di ventiquattro ore settimanali, con il consenso degli interessati, le ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, ai docenti dell’organico dell’autonomia, in possesso di specifica abilitazione o specializzazione sul sostegno o, in subordine, del titolo di studio valido per l’insegnamento della disciplina.
E questo ai sensi dell’art. 22, comma 4, della Legge 28/12/2001 che così si esprime:
4. Nel rispetto dell'orario di lavoro definito dai contratti collettivi vigenti, i dirigenti scolastici attribuiscono ai docenti in servizio nell'istituzione scolastica, prioritariamente e con il loro consenso, le frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente come ore aggiuntive di insegnamento oltre l'orario d'obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali.
Il Dirigente scolastico, dunque, assegna all’organico della scuola quelle ore eccedenti che però non determinano la formazione né di nuove cattedre e né di spezzoni orarida conferire tramite l’USP e dette ore aggiuntive possono essere al massimo 6, non potendo ciascun docente superare il tetto massimo di 24 ore settimanali di insegnamento. Le ore possono essere assegnate al docente che ha dato la propria disponibilità a farle e che è in possesso della relativa abilitazione e in subordine del relativo titolo di studio per l’insegnamento della disciplina in parola.
Le ore eccedenti l’orario di cattedra sono quelle ore costituenti spezzoni orari inferiori o uguali a 6 ore, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario e che non derivano dalla frantumazione di posti o cattedre.
Un tassello importante in tutto questo è stato aggiunto dalla Suprema Corte di Cassazione, Sezione lavoro, la quale ha stabilito i criteri di priorità per l’assegnazione delle ore eccedenti. Detta assegnazione aggiuntiva, una volta determinato l’organico, diventa di competenza dell’istituzione scolastica e deve essere fatta , nell’ordine,in favore
- di docenti con contratto a tempo determinato aventi titolo al completamento dell’orario in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi;
- docenti con contratto a tempo indeterminato in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi;
- docenti con contratto a tempo determinato in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi.
Il tutto sempre a condizione che il docente interessato abbia dato la propria disponibilità in merito.
L’affermazione del principio della preferenza dei docenti in servizio nell’istituzione scolastica nell’assegnazione delle frazioni delle ore aggiuntive di insegnamento fino ad un massimo, anch’esso previsto contrattualmente, di 24 ore settimanali è, del resto, prevista non solo a condizione che tale personale presti il proprio consenso, ma anche che le frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente non costituiscano per i docenti in servizio completamento dell’orario d’obbligo previsto dalla contrattazione collettiva (v. in tal senso Corte Cost. n. 13 del 2004).
Le ore eccedenti effettivamente disponibili, quindi, possono residuare solo a conclusione anche delle operazioni di attribuzione delle nomine a tempo determinato, per l’anno scolastico di riferimento (ed infatti per l’attribuzione di tali ore il docente a tempo determinato nominato con spezzone orario e avente diritto al completamento orario precede i docenti a tempo indeterminato.
È da tener presente infine che le ore eccedenti non possono essere inserite nel potenziamento; è invece possibile che un docente su potenziamento possa avere assegnate le 6 ore eccedenti, anche oltre le 18 ore e sempre fino ad un totale di 24 ore settimanali.
La soluzione
Alla luce delle norme richiamate e delle considerazioni fatte, dunque, possiamo giungere alle conclusioni del caso, ritenendo che il diniego opposto dal Dirigente scolastico dell’assegnazione delle ore eccedenti può essere ritenuta legittima.
Il docente fa presente di avere diritto alle ore eccedenti in quanto ha manifestato la propria disponibilità a prenderle prima dell’inizio delle attività didattiche e soprattutto prima che il Dirigente scolastico procedesse alla formulazione dell’orario di servizio del personale docente a Tempo indeterminato e quando tutto l’organico docenti assegnato dall’USP non era completo. Una disponibilità di questo tipo non poteva essere presa in considerazionein quanto, come abbiamo visto nel paragrafo precedente, solo le ore di insegnamento, pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario non sono ricoperte da nomine dell’USP mediante lo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento e diventano quindi di competenza del Dirigente scolastico, laddove ovviamente si verifica la disponibilità di tali spezzoni orari, e possono essere assegnate come ore eccedenti.
Le ore eccedenti effettivamente disponibili, quindi, possono residuare solo a conclusione anche delle operazioni di attribuzione delle nomine a tempo determinato da parte dell’USP, per l’anno scolastico di riferimento (ed infatti per l’attribuzione di tali ore il docente a tempo determinato nominato con spezzone orario e avente diritto al completamento orario precede i docenti a tempo indeterminato).
Il Dirigente scolastico dovrà solo allora procedere all’assegnazione di detti spezzoni orari, seguendo questa procedura nell’ordine:
- docenti con contratto a tempo determinato aventi titolo al completamento dell’orario, in servizio nella scuola stessa, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento della materia cui si riferisce lo spezzone orario da assegnare e che abbiano dato la propria disponibilità in merito;
- docenti con contratto a tempo indeterminato in servizio nella scuola stessa, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento della materia cui si riferisce lo spezzone orario da assegnare e che abbiano dato la propria disponibilità in merito;
- docenti con contratto a tempo determinato in servizio nella scuola stessa, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento della materia cui si riferisce lo spezzone orario da assegnare e che abbiano dato la propria disponibilità in merito.
Pertanto riteniamo che la determinazione di diniego assunta in questo caso dal Dirigente scolastico sia da ritenersi legittima.