Alla data dello scrutinio il docente di una disciplina non ha raccolto elementi valutativi. E' possibile aggiornare lo scrutinio esclusivamente per questo alunno dopo un periodo di tempo durante il quale sono raccolte valutazioni in merito agli obiettivi del quadrimestre? Oppure come è possibile procedere?

 

RISPOSTA

Premesso che non è specificato nel quesito la ragione di tale mancanza, ossia se dovuta a ragioni di assenza dell’alunno o mancanza attribuibile al docente. Ad ogni mododi per sé la presenza di elementi valutativi negativi non depone necessariamente a favore di una non ammissione.

L’art. 6, c. 2, D.Lgs. n. 62/2017 prevede infatti che “Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo”. In altri termini, anche se gli obiettivi di apprendimento non sono stati pienamente conseguiti, il consiglio di classe può – non deve – deliberare la non ammissione, peraltro supportando detta delibera con adeguata motivazione.

Articolo 5 del Decreto legislativo 62/2017 che così recita:
Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado
1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto
di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.
2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.
Pertanto, applicando correttamente tale puntuale previsione normativa, prima di procedere alla valutazione finale degli alunni iscritti nella classe, il consiglio di classe accerta e verbalizza, per tale alunno, la mancata validità dell'anno scolastico e delibera di conseguenza la mancata ammissione.
Tale operazione va effettuata nella fase preliminare degli scrutini, che prevede appunto la verifica della validità dell'anno scolastico per tutti gli alunni.
Non si ritiene che tale operazione possa essere anticipata in altre sedute, tenendo conto della specificità delle sedute di scrutinio dedicate appunto alla valutazione finale.